Art. 7
In vigore dal 13 nov 1948
È istituita una nuova tabella di operai permanenti, secondo i limiti numerici fissati nell'allegata tabella C, nella quale vanno inquadrati per primi gli attuali operai permanenti previsti dalla tabella n. 2, lettera B, n. 4, annessa al regolamento generale approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e, successivamente, i salariati temporanei dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. Detto inquadramento sarà disposto con l'osservanza delle norme che verranno emanate ai sensi dell', ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1305#art-7