Art. 8

In vigore dal 13 nov 1948
I periodi di anzianità di grado, normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A, al 10° dei ruoli di gruppo B, all'11° dei ruoli tecnico esecutivi di gruppo C e al 12° del ruolo d'ordine di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1305#art-8

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