Art. 5

In vigore dal 13 nov 1948
Le nomine ai posti di ispettore centrale di 2ª classe per le antichità e belle arti sono conferite in seguito a concorso per titoli, riservato ai funzionari del ruolo direttivo delle Soprintendenze, se trattasi di posti di ispettore per le antichità o per l'arte medioevale e moderna, ovvero ai direttori o professori di accademie, istituti e scuole di istruzione artistica, se trattasi di posti di ispettori per l'istruzione artistica. I concorrenti devono rivestire il grado 7° o, da almeno cinque anni, il grado 8°. Uno dei posti di ispettore centrale di 1ª classe rimane attribuito, ai sensi dell' del regio decreto 13 agosto 1940, n. 1190, alla categoria degli ispettori per l'istruzione musicale ed esso verrà conferito in seguito a concorso per titoli riservato ai direttori o insegnanti di composizione nei conservatori di musica. Nei bandi di concorso sarà specificato a quali categorie l'Amministrazione intende riservare il posto o i posti da ricoprire.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1305#art-5

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