Art. 11
In vigore dal 13 nov 1948
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e nel limite massimo complessivo di cinque posti, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trasferire, per ragioni di servizio, nei corrispondenti ruoli del personale dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, impiegati dei ruoli d'ordine e subalterno delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, i quali prestino servizio da almeno un quinquennio in Soprintendenze o Istituti autonomi di antichità e belle arti, col grado e l'anzianità posseduti e con soppressione dei posti nel ruolo di provenienza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1305#art-11