Art. 12

In vigore dal 13 nov 1948
Nella prima applicazione del precedente , il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di ridurre a tre anni l'anzianità prescritta dalla norma citata per l'ammissione dei funzionari di grado 8° ai concorsi a posti di ispettore per le antichità e belle arti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1305#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo