Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 13 nov 1948
Nella prima applicazione del precedente , il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di ridurre a tre anni l'anzianità prescritta dalla norma citata per l'ammissione dei funzionari di grado 8° ai concorsi a posti di ispettore per le antichità e belle arti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1305#art-12