Art. 1

In vigore dal 21 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, e successive modificazioni, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, concernente il nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate; Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato; Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il contingente numerico degli operai permanenti, fissato, per ciascuna Forza armata, dall' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, è ripartito come appresso, nei gruppi e categorie di cui alla tabella A, allegata al decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585. Ripartizione in gruppi e categorie dei posti di organico stabiliti per le tre Forze armate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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