Art. 3

In vigore dal 21 ago 1954
Gli operai temporanei, in servizio nell'Amministrazione della difesa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, i quali, al 30 giugno 1923, rivestivano la qualifica di operai a matricola o di operai straordinari nell'Amministrazione della guerra o di lavoranti permanenti o di lavoranti provvisori nell'Amministrazione della marina, sono nominati, senza concorso, operai permanenti, secondo l'ordine di precedenza indicato dalle lettere b) e c) dell', primo comma del precitato decreto legislativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Detti operai rimangono assegnati alla medesima categoria alla quale sono stati ascritti, quali temporanei, in applicazione della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Dalla nomina sono esclusi gli operai che, pur trovandosi nelle condizioni anzidette, abbiano già oltrepassato il 65° anno di età, se uomini, ed il 60°, se donne, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, nonché quelli che siano cessati dal servizio per licenziamento volontario o per assenze arbitrarie o per motivi penali, o che siano stati espulsi. Le condanne riportate sotto il regime fascista per motivi politici non costituiscono causa di esclusione dalla nomina. Nei riguardi dei salariati sottoposti a procedimento penale o disciplinare, la nomina a permanente è sospesa e il posto tenuto accantonato fino all'esaurimento dei procedimenti anzidetti. Si procede alla nomina ove l'esito del procedimento penale o disciplinare non si concluda con una pronunzia che importi la espulsione o il licenziamento del salariato, o che avrebbe costituito causa di impedimento per la sua ammissione in servizio. Se l'esito del procedimento penale o disciplinare si conclude con una pronunzia che importi sospensione o temporaneo allontanamento dal servizio, la immissione del salariato in ruolo resta sospesa per eguale periodo di tempo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-08;572#art-3

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