Art. 6

In vigore dal 21 ago 1954
I posti di operaio permanente, esclusi quelli di capo operaio, che risultino disponibili dopo effettuati gli inquadramenti e le nomine di cui ai precedenti , saranno coperti da operai che, assunti in servizio anteriormente al 6 agosto 1948, si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abbiano superato il 65° anno di età, se uomini, ed il 60°, se donne. A tal fine verranno compilate, distintamente per ogni Forza armata e per categorie, apposite graduatorie, in base ad un punteggio complessivo attribuito a ciascun operaio, costituito dalla somma di due coefficienti numerici che esprimano, rispettivamente, l'anzianità di servizio e il grado di capacità professionale congiunta al rendimento. Il coefficiente relativo all'anzianità è determinato in ragione di un punto per ogni anno di servizio fino a dieci anni e di mezzo punto per ciascuno degli anni successivi, arrotondando, a tali fini, ad un anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Il coefficiente numerico relativo alla capacità professionale congiunta al rendimento è, per gli operai di 1ª, 2ª e 6ª categoria, quello attribuito in applicazione dell'art. 27, lettera A) della legge 26 febbraio 1952, n. 67, mentre per gli operai di 3ª, 4ª e 7ª categoria esso verrà stabilito, dalle stesse autorità cui compete l'assegnazione del coefficiente previsto dal citato art. 27, con punteggio non superiore agli 11,99/20.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-08;572#art-6

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