Art. 9

In vigore dal 21 ago 1954
La classe di paga da assegnare agli operai che abbiano conseguita la nomina a permanenti in applicazione degli è determinata con l'osservanza dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in relazione alla paga da operaio temporaneo che sia stata loro attribuita in base agli articoli 27 e 30 della legge medesima, sostituendo al punteggio richiesto dal citato art. 11 per le categorie 1ª, 2ª e 6ª quello previsto dal suddetto art. 27 e ferma restando per le categorie 2ª e 6ª la particolare corrispondenza fra punteggio e classe di paga stabilita dallo stesso art. 27. La classe di paga da assegnare agli operai che abbiano conseguita la nomina a permanenti in base all', licenziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è la stessa di cui gli interessati erano in godimento al 6 agosto 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1954 EINAUDI SCELBA - TAVIANI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 164. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-08;572#art-9

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