Art. 7

In vigore dal 21 ago 1954
Nelle graduatorie di cui all'articolo precedente, distinte per categorie, vanno collocati, esclusivamente gli operai temporanei ascritti alla categoria cui la graduatoria si riferisce, in base al punteggio complessivo riportato, e con l'osservanza del disposto dell', ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-08;572#art-7

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