Art. 39

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 18 ott 1957
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assumere personale salariato non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, e su qualsiasi capitolo di bilancio salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secolo comma dell' della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra. In caso di infrazione alla predetta disposizione, i provvedimenti relativi sono nulli. I dirigenti, degli uffici o dei servizi, centrali o periferici, che abbiano emesso i provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli e susseguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.
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LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67 (Art. 39 Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo