Art. 44
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
I famigliari degli Istituti o Scuole militari di istruzione sono salariati. Essi sono ascritti alla 2ª categoria, qualora le svariate mansioni alle quali sono di volta in volta addetti in rapporto alle speciali esigenze di detti Istituti o Scuole, siano di prevalenza quelle proprie degli operai qualificati. Sono, invece, ascritti alla 3ª categoria se espletino genericamente mansioni di minore importanza.
Presso ciascuno dei predetti Istituti o Scuole, nel quale se ne riconosca la necessità, non può esservi più di un capo famiglia e questo deve essere un salariato permanente, ascritto al gruppo dei capi operai.
È fatto divieto di attribuire la qualifica di famiglio ai salariati che non facciano parte del personale degli Istituti o Scuole di istruzione militare e di affidare ai famigli mansioni proprie del personale impiegatizio.
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