Art. 43

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 13 ott 1953
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i manovali e gli agenti di pulizia, di fatica, di facchinaggio e simili, assunti in base ad obbligazione personale o ad atto di sottomissione alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e in servizio alla data stessa, sono nominati operai temporanei nelle rispettive categorie di inquadramento risultanti dall'applicazione della presente legge, con attribuzione della qualifica di mestiere relativa alle mansioni effettivamente esercitate. Ai soli effetti giuridici, tale nomina si intende retrodatata al 1 giugno 1947 od alla successiva data di assunzione. Gli operai temporanei in parola sono ammessi a fruire della prima classe di paga prevista per la propria categoria di inquadramento, salva l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni dell' della presente legge, e, nel caso che la retribuzione già in godimento risulti superiore alla nuova paga spettante, è loro conservata la differenza sotto forma di assegno ad personam con le stesse norme dell'. Qualora tra, il personale contemplato dal 1° comma del presente articolo vi siano unità che esplichino di fatto, nelle condizioni previste dall'art. 21 , le mansioni ivi indicate, vanno applicate a tali unità le disposizioni del detto art. 21 con le modalità di cui all'articolo medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67 (Art. 43 Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo