Art. 27
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
La determinazione della paga da attribuire, dal 1 settembre 1946, ai salariati non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene, in relazione all'inquadramento professionale disposto, in applicazione dei precedenti , sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, con l'osservanza delle seguenti norme:
A) Salariati temporanei classificati nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª.
A tali salariati verrà anzitutto attribuito un punteggio di merito espresso in ventesimi che, prescindendo dall'esecuzione di qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, rispecchi l'attuale grado di capacità professionale e rendimento.
Detto punteggio, che, per la 1ª categoria, deve essere non inferiore ai 16/20 e per la 2ª e 6ª categoria, pure inferiore ai 16/20, non lo sia ai 12/20, comporta la assegnazione delle seguenti classi di paga:
2ª e 6ª 1ª categoria categoria
1ª classe di paga 16/20................................. 12/20
2ª classe di paga 17/20................................. 13/20
3ª classe di paga 18/20................................. 14/20
4ª classe di paga 19/20................................. 15/20
5ª classe di paga 20/20................................. 15,99/20
Così determinata tale classe di paga, verrà incrementata di tanti avanzamenti nell'ordine quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente .
Per gli appartenenti alla 6ª categoria anche l'avanzamento alla massima classe di paga è biennale.
B) Salariati temporanei classificati nelle categorie 3ª, 4ª, 5ª e 7ª.
A tali salariati, classificati nelle suddette categorie, viene assegnata, dalla data del 1 settembre 1946, la 1ª classe di paga della categoria di appartenenza.
Tale classe di paga deve essere poi incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente .
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