Art. 24
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i posti di capo operaio vanno conferiti in base alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti ed ai risultati d'una prova d'arte od esperimento pratico, ferme restando le altre condizioni richieste dal precedente e le eccezioni ivi previste.
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