Art. 20

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
Qualora, in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente , nei riguardi di taluni salariati non di ruolo in servizio alla data del 1 settembre 1946 - per la qualifica professionale posseduta - venga determinata, alla data stessa, in base alla tabella dei mestieri allegata alla presente legge, l'assegnazione in categoria inferiore a quella loro attribuita ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, il relativo provvedimento, che stabilisce la nuova categoria di appartenenza, avrà effetto alla data di decorrenza dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro. Parimente, in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro e dalla decorrenza del contratto stesso, verrà mutata la qualifica di mestiere e la relativa categoria di quei salariati non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adibiti, dal 1 settembre 1946 o da epoca successiva, all'espletamento di mansioni proprie di categorie inferiori a quelle di appartenenza. Qualora entro e non oltre un anno dalla decorrenza del predetto contratto di lavoro tali salariati vengano nuovamente utilizzati con la qualifica precedentemente posseduta, saranno senz'altro reintegrati, a tutti gli effetti, nell'inquadramento economico professionale già in godimento.
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