Art. 22
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
La qualifica di mestiere degli operai permanenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere mutata in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente , qualora detto mutamento comporti l'inquadramento in categoria, diversa di quella di appartenenza.
I salariati permanenti che, per effetto della disposizione di cui al precedente comma, rimangano inquadrati in categoria diversa da quella effettivamente spettante, devono essere considerati ad esaurimento.
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