Art. 31
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
Salva l'applicazione degli della presente legge, nulla è innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico dei guardiani idraulici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, adibiti alla guardiania e custodia delle opere idrauliche e di bonifica.
Disposizioni finali
Storico versioni
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