Art. 33

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
Per il personale salariato statale ex combattente inquadrato fra i "temporanei" ogni campagna di guerra è computata per un anno intero in aggiunta al servizio utile ai fini della indennità per cessazione del rapporto di lavoro.
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