Art. 32

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
Il servizio reso nella qualità di operaio temporaneo e d'incaricato provvisorio, di cui agli del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, è utile per intero ai fini di pensione, semprechè ricorrano le condizioni previste dagli articoli stessi. È abolito il limite di 10 anni stabilito dal predetto . La ritenuta straordinaria a favore del Tesoro, prevista dall' del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, va applicata per un periodo di tempo pari a quello che viene valutato ai sensi del precedente comma. Nei confronti dei salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali abbia già avuto termine la predetta ritenuta straordinaria in relazione alla valutazione per metà dei servizi di cui al primo comma, la ritenuta stessa viene ripresa dalla data di entrata in vigore della presente legge e va calcolata sulle paghe fruite a partire dalla data medesima per un periodo di tempo pari alla metà dei servizi suddetti.
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