Art. 34 · LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

Art. 34

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 23 apr 1953
Gli eventuali provvedimenti relativi agli avanzamenti ed ai passaggi di categoria, disposti dopo il 1 settembre 1946 e fino alla entrata in vigore della presente legge, nonchè quelli concernenti l'inquadramento professionale e l'assegnazione della paga ai salariati temporanei assunti successivamente, esplicano efficacia fino alla scadenza del contratto di lavoro in corso. Dalla data dell'eventuale rinnovo del contratto i suddetti provvedimenti dovranno essere regolati dalle norme previste dagli articoli da 2 a 16 della presente legge. Nei riguardi dei salariati temporanei, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti posteriormente al 1 settembre 1946 ed inquadrati nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª, la prova d'arte od esperimento pratico, effettuati all'atto della assunzione, saranno valutati ai fini dell'attribuzione della paga effettivamente spettante in relazione al punteggio in ventesimi previsto dal precedente .
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