Art. 78
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione, è concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall', purchè sussistano le altre condizioni prescritte dall'.
La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'; non è soggetta alla riduzione, di cui all', è soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli alri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli e successivi.
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