Art. 74
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 3 apr 1969
Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.
La domanda non è ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo art. 108.
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