Art. 75

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 21 dic 1961
Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare o il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte. In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile. Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi abbiano diritto. Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato. In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare ed il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagionò la morte .
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 75 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo