Art. 79

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Il genitore che abbia perduto più figli militari per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i fatti di guerra contemplati nell', consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete. Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, compreso l'assegno speciale temporaneo, nella misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se siano più di tre. Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni previste dall', spetta la pensione nella misura più favorevole senza il beneficio di cui sopra.
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