Art. 10

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 24 dic 1987
Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità o della morte. Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità, determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. È sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidità e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne, nonchè da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili. Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 10 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo