Art. 4
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie.
In questo capo ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-08-10;648#art-4