Art. 4

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie. In questo capo ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'.
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