Art. 3

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria. Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per la concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del Ministero militare. Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 3 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) — Testo vigente | Portale Normativo