Art. 9

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un'attività connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, soltanto quando trattisi di invalidità o di decesso derivanti da azioni belliche.
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