Art. 14

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Nei casi di invalidità o di morte di militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui agli , fra la pensione o L'assegno stesso e l'indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori. L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia alla indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 14 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo