Art. 12
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 21 dic 1961
L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa, davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile.
Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venisse a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra
.
Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi del precedente , vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà, sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno
. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.
Così anche, se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.
Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo
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