Art. 101

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio. La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, è esente da tassa di bollo, salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno di riversibilità ordinaria regolato dall'. Anche i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente.
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