Art. 96

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 21 dic 1961
Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano: a) a coloro che, già residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono la invalidità; b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana; c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorità; d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio. e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro .
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