Art. 92

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 8 lug 1971
La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell', i quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto è sospeso durante l'espiazione della pena, nonchè durante il periodo dell'interdizione ad essa connessa. Perde altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del militare o del civile, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio. Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno a cui avrebbe avuto diritto se il militare o il civile fosse morto. Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di taluno dei figli, dei genitori, dei collaterali e degli assimilati del militare o del civile, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 92 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo