Art. 95

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Chi acquista o ha acquistato per propria volontà una cittadinanza straniera, decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra. I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso della volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà, o del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra se, al raggiungimento della maggiore età, conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di volontà, la cittadinanza, straniera.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 95 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo