Art. 90

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul pagamenti del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle forze militari, l'Amministrazione competente dà notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 90 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo