Art. 91
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 21 lug 1968
Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennità ed il godimento della pensione o dell'assegno già conseguito, si perdono per fatti posteriori all'evento, da cui derivò l'invalidità, dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni, pronunziata in base ai Codici penali militari, e che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate, nonchè dai militari e dai civili che abbiano riportato condanna che importi la interdizione prepetua dai pubblici uffici.
Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati di tradimenti, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra, anche se sia intervenuto indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno e di godere la pensione o l'assegno già conseguiti qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato; salvo il caso in cui l'invalido si sia trovato, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, in una delle circostanze indicate dal secondo comma dell' od abbia ottenuto ricompensa al valore militare.
Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro per il tesoro, su conforme parere di una Commissione composta di tre ufficiali generali, di cui uno ammiraglio, può con' cedere la pensione e l'assegno, ove risulti che per la particolarità delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onor militare.
L'esercizio del diritto a conseguire la pensione e l'assegno rimane sospeso durante la espiazione di una pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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