Art. 88
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo soprassoldo.
Nei casi di cui al precedente comma la riversibilità del soprassoldo è ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la riversibilità è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.
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