Art. 83

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che contraggono matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono gli anni 21, salvo il caso di cui all'. Nel calcolare l'età del padre e dell'assimilato, ai soli effetti dell', la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi e si trascura, se c eguale o inferiore ai sei mesi.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 83 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo