Art. 82

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell' ed inoltre siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, è concessa la pensione nella misura indicata dall'annessa tabella O nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella M e nella misura indicata dalla tabella P nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella N. Nei casi di cui all', si applica la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo stesso. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento della età di 70 anni.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 82 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo