Art. 81

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle M, N, O e P, compreso l'assegno speciale temporaneo, aumentata della metà. Se abbia, perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche. L'aumento è cumulabile con quello contemplato nell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648#art-81

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo