Art. 81
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle M, N, O e P, compreso l'assegno speciale temporaneo, aumentata della metà.
Se abbia, perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.
L'aumento è cumulabile con quello contemplato nell'.
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