Art. 80

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili per causa di guerra ed inoltre uno o più figli militari per causa di servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente. Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione è peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli . Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono liquidati dal Ministero del tesoro.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 80 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo