Art. 77

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 27 feb 1975
Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre. (15) Nel caso di inabilità temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'.
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