Art. 60

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella misura, indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H. I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A. Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermiti ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A, e risulti in stato di bisogno. Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non inferiori a due anni nè superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa a vita. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presunta al compimento della età di 70 anni.
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