Art. 60 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Art. 60

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella misura, indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H. I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A. Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermiti ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A, e risulti in stato di bisogno. Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non inferiori a due anni nè superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa a vita. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presunta al compimento della età di 70 anni.
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