Art. 76

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 18 lug 1974
Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali fra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare. In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite. È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, anche temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del quarto comma dell'.
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