Art. 71
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 3 apr 1969
Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell' non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione è concessa:
a) al padre che abbia l'età di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A; nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma del quarto comma dell';
b) alla madre vedova;
c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purchè minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione.
Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.
Se il militare ed il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno ed alla matrigna.
La misura della pensione è quella stabilita dalla annessa tabella M quando la morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 2° comma dell'.
Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell', la pensione è concessa nella misura stabilita dall'annessa tabella N.
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