Art. 67

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 1 giu 1956
Se la vedova è privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria potestà, ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, il Giudice delle tutele, in applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo precedente, e può ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni degli Enti indicati nell' della legge predetta. Il Giudice delle tutele può, in caso che l'orfano sia affidato ad un Istituto, ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto. Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela. Le ordinanze del giudice delle tutele vengono eseguite a cura degli Uffici provinciali del tesoro . Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del Codice civile.
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