Art. 66
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, o da quelli indicati nel secondo comma dell', è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'.
L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne abbiano diritto.
Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio.
L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all', risultante dalla differenza tra le tabelle I e G, L e B, è devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.
Se la vedova si trova nelle coudizioni previste dal terzo comma dell', anche l'aumento di cui al comma precedente è ripartito tra la vedova e gli orfani nelle proporzioni stabilite per la, pensione.
L'aumento integratore di cui all' è devoluto esclusivamente a favore dei figli ed in parti uguali fra essi.
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